La Residenza a San Marino
Come prendere la Residenza a San Marino
RESIDENZA PER MOTIVI ECONOMICI
Legge sviluppo n. 115/2017 decreto n. 137/2017
La residenza per motivi economici è concessa al cittadino straniero che intenda avviare un'attività economica in forma societaria a San Marino, sulla base dei seguenti criteri. Il richiedente deve:
- detenere almeno il 51% della società;
- assumere da 1 (se la società opera in un settore ritenuto da incentivare) a 3 lavoratori residenti, a tempo indeterminato e a tempo pieno; se si assumono più dipendenti, almeno il 50% deve essere residente;
- far fronte al pagamento di un contributo mensile per prestazioni sanitarie e assistenziali pari a 350,00 € pro capite;
- stipulare una polizza assicurativa con compagnia sammarinese con copertura minima di euro 50.000 pro-capite.
- al momento della richiesta, effettuare un deposito bancario vincolato di 75.000 € su cui costituire garanzia reale in favore dello Stato, da innalzare a 150.000 € entro due anni dall'ottenimento della residenza (sostituibile con acquisto di immobile con privilegio a favore dell'Ecc.ma Camera) La residenza si estende al coniuge/convivente e ai figli minori di anni 25 a carico o disabili. Il numero massimo annuale di residenze concedibili è pari a 50.
La residenza per motivi economici è concessa al cittadino straniero che intenda avviare un'attività economica in forma societaria a San Marino, sulla base dei seguenti criteri. Il richiedente deve:
- detenere almeno il 51% della società;
- assumere da 1 (se la società opera in un settore ritenuto da incentivare) a 3 lavoratori residenti, a tempo indeterminato e a tempo pieno; se si assumono più dipendenti, almeno il 50% deve essere residente;
- far fronte al pagamento di un contributo mensile per prestazioni sanitarie e assistenziali pari a 350,00 € pro capite;
- stipulare una polizza assicurativa con compagnia sammarinese con copertura minima di euro 50.000 pro-capite.
- al momento della richiesta, effettuare un deposito bancario vincolato di 75.000 € su cui costituire garanzia reale in favore dello Stato, da innalzare a 150.000 € entro due anni dall'ottenimento della residenza (sostituibile con acquisto di immobile con privilegio a favore dell'Ecc.ma Camera) La residenza si estende al coniuge/convivente e ai figli minori di anni 25 a carico o disabili. Il numero massimo annuale di residenze concedibili è pari a 50.
RESIDENZA SEMPLIFICATA
Legge 71/2013 e decreto 63/2014
La residenza con regime semplificato è concessa al cittadino straniero che realizzi uno o più investimenti nel territorio della Repubblica di San Marino, atti ad avviare una nuova attività economica e/o a rilevarne una esistente al fine di rilanciarne e/o consolidarne lo sviluppo.
Deve essere predisposto apposito progetto imprenditoriale da cui si desumano le condizioni previste dalla legge. La richiesta può essere avanzata:
a) per l’imprenditore qualora vengano soddisfatti i requisiti minimi richiesti in termini occupazionali;
b) per l’imprenditore ed un altro soggetto se il piano occupazione sia almeno di 20 dipendenti;
c) per l’imprenditore ed altri due soggetti se il piano occupazione sia di oltre 30 dipendenti.
La residenza può essere altresì concessa ai familiari conviventi dei soggetti risultanti dallo stato di famiglia, di cui alle precedenti lettere a), b) e c).
I requisiti da soddisfare sono:
- assunzione dalle liste di avviamento al lavoro di almeno 5 dipendenti a tempo indeterminato e ad orario contrattuale pieno; 8 dipendenti per progetti di attività industriale di produzione (ai fini del conteggio non si tengono in considerazione i soci e/o i loro familiari). Qualora vengano assunti più dipendenti almeno il 50% deve essere residente.
- acquisto di un immobile già esistente al momento del perfezionamento della transazione del valore minimo di 300.000 €, oppure fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da soggetto vigilato sammarinese;
- stipula di una polizza di copertura sanitaria per ogni richiedente la residenza del valore di 30.000 € per i primi 24 mesi.
Settori imprenditoriali da incentivare in caso di residenza per motivi economici:
- produzione di beni o di servizi tecnologicamente avanzati;
- settore dell’economia del verde;
- settore della ricettività e turismo;
- settore intrattenimento e divertimento;
- settore commercio;
- settore arti e cultura;
- produzioni tradizionali a basso impatto ambientale;
- settore sanitario e farmaceutico;
- settore di direzione, marketing, relazioni internazionali, formazione e ricerca.
La residenza con regime semplificato è concessa al cittadino straniero che realizzi uno o più investimenti nel territorio della Repubblica di San Marino, atti ad avviare una nuova attività economica e/o a rilevarne una esistente al fine di rilanciarne e/o consolidarne lo sviluppo.
Deve essere predisposto apposito progetto imprenditoriale da cui si desumano le condizioni previste dalla legge. La richiesta può essere avanzata:
a) per l’imprenditore qualora vengano soddisfatti i requisiti minimi richiesti in termini occupazionali;
b) per l’imprenditore ed un altro soggetto se il piano occupazione sia almeno di 20 dipendenti;
c) per l’imprenditore ed altri due soggetti se il piano occupazione sia di oltre 30 dipendenti.
La residenza può essere altresì concessa ai familiari conviventi dei soggetti risultanti dallo stato di famiglia, di cui alle precedenti lettere a), b) e c).
I requisiti da soddisfare sono:
- assunzione dalle liste di avviamento al lavoro di almeno 5 dipendenti a tempo indeterminato e ad orario contrattuale pieno; 8 dipendenti per progetti di attività industriale di produzione (ai fini del conteggio non si tengono in considerazione i soci e/o i loro familiari). Qualora vengano assunti più dipendenti almeno il 50% deve essere residente.
- acquisto di un immobile già esistente al momento del perfezionamento della transazione del valore minimo di 300.000 €, oppure fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da soggetto vigilato sammarinese;
- stipula di una polizza di copertura sanitaria per ogni richiedente la residenza del valore di 30.000 € per i primi 24 mesi.
Settori imprenditoriali da incentivare in caso di residenza per motivi economici:
- produzione di beni o di servizi tecnologicamente avanzati;
- settore dell’economia del verde;
- settore della ricettività e turismo;
- settore intrattenimento e divertimento;
- settore commercio;
- settore arti e cultura;
- produzioni tradizionali a basso impatto ambientale;
- settore sanitario e farmaceutico;
- settore di direzione, marketing, relazioni internazionali, formazione e ricerca.
RESIDENZA
Legge 118/2010 e successive modifiche ed integrazioni
La Commissione Consiliare Permanente Affari Esteri, Emigrazione e Immigrazione, su proposta del Congresso di Stato e previo parere obbligatorio della Gendarmeria, ha la facoltà di concedere la residenza anagrafica in favore di stranieri che:
a) rivestano incarichi dirigenziali o di primaria importanza nelle strutture sanitarie o socio-sanitarie sammarinesi, in istituti bancari, assicurativi e finanziari ovvero in materia di pubblica sicurezza;
b) rivestano incarichi dirigenziali o di primaria importanza in società di diritto sammarinese che occupano un numero significativo di dipendenti;
c) investano capitali ovvero li abbiano già investiti in territorio, anche tramite società controllate o costituende società in attività economiche-imprenditoriali con garanzia di impegni occupazionali e d’investimenti immobiliari connessi/strumentali all’attività. Le assunzioni di unità lavorative devono avvenire dalle liste di avviamento al lavoro escludendo nel computo, ai fini dell’impegno occupazionale garantito, l’eventuale assunzione di soci e di loro familiari;
c-bis) presentino programmi-progetti economico-finanziari i quali rivestano un particolare interesse e siano ritenuti strategici per la Repubblica;
c-ter) donino e s’impegnino a donare alla Repubblica complessi di beni di carattere culturale, sociale o di interesse generale per la collettività e ne assicurino l’accessibilità e fruibilità, senza che ciò comporti necessariamente un investimento economico da parte dei richiedenti;
c-quater) si siano contraddistinti per meriti internazionalmente riconosciuti nel campo della scienza, dell’arte e della cultura.
I soggetti che ottengono la residenza, devono autonomamente essere in possesso dei mezzi necessari per garantire il proprio sostentamento e le proprie esigenze di assistenza sanitaria per i primi ventiquattro mesi di residenza in territorio qualora non esercitino un’attività lavorativa. L’assistenza sanitaria per tale periodo deve essere garantita attraverso la stipula di apposita polizza assicurativa per il rischio di malattia, infortunio e maternità e assistenza sanitaria con copertura annua minima di euro 30.000,00.
Con riferimento al punto c) sopra evidenziato, è necessario presentare business plan quinquennale relativamente al progetto d’impresa; vengono considerati positivamente i progetti imprenditoriali che prevedono impegni occupazionali e investimenti immobiliari, sia relativi all’abitazione sia relativi alla sede della società.
La Commissione Consiliare Permanente Affari Esteri, Emigrazione e Immigrazione, su proposta del Congresso di Stato e previo parere obbligatorio della Gendarmeria, ha la facoltà di concedere la residenza anagrafica in favore di stranieri che:
a) rivestano incarichi dirigenziali o di primaria importanza nelle strutture sanitarie o socio-sanitarie sammarinesi, in istituti bancari, assicurativi e finanziari ovvero in materia di pubblica sicurezza;
b) rivestano incarichi dirigenziali o di primaria importanza in società di diritto sammarinese che occupano un numero significativo di dipendenti;
c) investano capitali ovvero li abbiano già investiti in territorio, anche tramite società controllate o costituende società in attività economiche-imprenditoriali con garanzia di impegni occupazionali e d’investimenti immobiliari connessi/strumentali all’attività. Le assunzioni di unità lavorative devono avvenire dalle liste di avviamento al lavoro escludendo nel computo, ai fini dell’impegno occupazionale garantito, l’eventuale assunzione di soci e di loro familiari;
c-bis) presentino programmi-progetti economico-finanziari i quali rivestano un particolare interesse e siano ritenuti strategici per la Repubblica;
c-ter) donino e s’impegnino a donare alla Repubblica complessi di beni di carattere culturale, sociale o di interesse generale per la collettività e ne assicurino l’accessibilità e fruibilità, senza che ciò comporti necessariamente un investimento economico da parte dei richiedenti;
c-quater) si siano contraddistinti per meriti internazionalmente riconosciuti nel campo della scienza, dell’arte e della cultura.
I soggetti che ottengono la residenza, devono autonomamente essere in possesso dei mezzi necessari per garantire il proprio sostentamento e le proprie esigenze di assistenza sanitaria per i primi ventiquattro mesi di residenza in territorio qualora non esercitino un’attività lavorativa. L’assistenza sanitaria per tale periodo deve essere garantita attraverso la stipula di apposita polizza assicurativa per il rischio di malattia, infortunio e maternità e assistenza sanitaria con copertura annua minima di euro 30.000,00.
Con riferimento al punto c) sopra evidenziato, è necessario presentare business plan quinquennale relativamente al progetto d’impresa; vengono considerati positivamente i progetti imprenditoriali che prevedono impegni occupazionali e investimenti immobiliari, sia relativi all’abitazione sia relativi alla sede della società.
RESIDENZA ELETTIVA
Legge 94/2017
La residenza elettiva è concessa al cittadino straniero che soddisfi i seguenti requisiti:
a) acquisto di fabbricato o porzione di fabbricato da destinare ad abitazione propria o del proprio nucleo familiare per un prezzo non inferiore a 500.000 €; in alternativa acquisto di fabbricato grezzo per un prezzo di almeno 350.000 €, che comporti successive spese di ultimazione, ristrutturazione o demolizione per un importo non superiore a 150.000 €; oppure:
b) deposito infruttifero e vincolato per la durata di 10 anni non inferiore ad 600.000 € in titoli emessi dallo Stato sammarinese o in un fondo appositamente costituito dall’Ecc.ma Camera.
La concessione della residenza comporta:
1) pagamento di una tassa di prima richiesta pari a 1.000 €;
2) pagamento di una tassa una tantum per il richiedente di 10.000 € (nel caso di investimento di cui al precedente punto sub b);
3) pagamento di una tassa una tantum per ogni famigliare (figlio convivente entro i 25 anni o disabile), coniuge o convivente pari a 20.000 €.
i richiedenti sono tenuti ad assumere a proprio totale carico i costi dell’assistenza sanitaria, mediante assicurazione privata a copertura di ogni rischio inerente.
La residenza elettiva è concessa al cittadino straniero che soddisfi i seguenti requisiti:
a) acquisto di fabbricato o porzione di fabbricato da destinare ad abitazione propria o del proprio nucleo familiare per un prezzo non inferiore a 500.000 €; in alternativa acquisto di fabbricato grezzo per un prezzo di almeno 350.000 €, che comporti successive spese di ultimazione, ristrutturazione o demolizione per un importo non superiore a 150.000 €; oppure:
b) deposito infruttifero e vincolato per la durata di 10 anni non inferiore ad 600.000 € in titoli emessi dallo Stato sammarinese o in un fondo appositamente costituito dall’Ecc.ma Camera.
La concessione della residenza comporta:
1) pagamento di una tassa di prima richiesta pari a 1.000 €;
2) pagamento di una tassa una tantum per il richiedente di 10.000 € (nel caso di investimento di cui al precedente punto sub b);
3) pagamento di una tassa una tantum per ogni famigliare (figlio convivente entro i 25 anni o disabile), coniuge o convivente pari a 20.000 €.
i richiedenti sono tenuti ad assumere a proprio totale carico i costi dell’assistenza sanitaria, mediante assicurazione privata a copertura di ogni rischio inerente.
RESIDENZA ATIPICA SOGGETTA A REGIME FISCALE AGEVOLATO
È stata introdotta una nuova forma di residenza definita “Residenza atipica soggetta a regime fiscale agevolato”.
La condizione per poter presentare la richiesta è il non essere mai stati residenti in San Marino e la produzione di redditi all’estero.
La domanda deve essere presentata al Dipartimento Affari Esteri, previo pagamento di una tassa di € 1.000,00 allegando una serie di documenti e certificati ovvero:
La domanda viene esaminata dal Congresso di Stato che delibera entro 60 giorni.
Coloro che ottengono la residenza atipica hanno diritto ad un regime fiscale agevolato che consiste nel pagamento di un’imposta sostitutiva dell’imposta generale sui redditi delle persone fisiche pari al 7% sul netto frontiera (con un minimo di 10.000 euro e un massimo di 100.000 euro) che deve essere versata in unica soluzione entro il 30 giugno di ciascun anno.
I soggetti che ottengono questa tipologia di residenza, sino a che la stessa non sia consolidata (10 anni):
- Non possono avere rapporti di lavoro dipendente con il Settore Pubblico Allargato e enti partecipati dallo Stato;
- Non hanno diritto a contributi, previdenze, erogazioni
- Sono tenuti ad assumere a loro carico i costi dell’assistenza sanitaria mediante assicurazione.
Il regime fiscale agevolato cessa di produrre effetti decorsi 15 anni o in caso di omesso o parziale versamento dell’imposta sostitutiva prevista.
E’ facoltà del richiedente fare domanda di estensione della residenza ai soggetti di cui all’articolo 16 comma 3 bis della Legge 118/2010, ovvero:
a) coniuge non legalmente separato e per il quale non siano in corso le procedure di separazione, scioglimento o cessazione degli effetti civili o annullamento del matrimonio;
b) figlio di età non superiore a 25 anni legittimo, naturale riconosciuto o adottivo, che risulti a suo carico, purché non sia coniugato o convivente more uxorio e, nel caso di minori, a condizione che l’altro genitore, qualora sia noto e in vita, abbia prestato il suo consenso ovvero tale consenso sia autorizzato dal provvedimento dell’autorità giudiziaria;
c) figlio legittimo, naturale o adottivo, che risulti a suo carico, qualora non sia in grado di provvedere al proprio sostentamento a causa di disabilità.
All’atto della concessione della residenza viene richiesta la seguente documentazione:
La documentazione viene inoltrata allo Stato Civile ai fini dell’iscrizione nella popolazione residente e vengono avviati i controlli relativi alla documentazione prodotta.
Possono essere concesse al massimo n. 100 residenze su base annua.
La condizione per poter presentare la richiesta è il non essere mai stati residenti in San Marino e la produzione di redditi all’estero.
La domanda deve essere presentata al Dipartimento Affari Esteri, previo pagamento di una tassa di € 1.000,00 allegando una serie di documenti e certificati ovvero:
- copia di documento valido per l’espatrio, firmata e dichiarata autentica dal pubblico ufficiale che riceve la domanda;
- contratto preliminare o promessa di acquisto di fabbricati o contratto preliminare di affitto sottoposto alla condizione sospensiva della concessione della residenza;
- certificato di residenza, certificato penale generale, certificato dei carichi penali pendenti o documenti equivalenti;
- dichiarazione sostitutiva di notorietà, resa al pubblico ufficiale che riceve la domanda, circa le cittadinanze possedute, luoghi di residenza degli ultimi 5 anni, assenza di condanne penali, assenza di carichi penali pendenti e di regolare adempimento degli obblighi fiscali;
- documentazione atta a dimostrare che il richiedente ed i familiari che intendano trasferire la residenza in Repubblica abbiano risorse sufficienti per il proprio mantenimento.
La domanda viene esaminata dal Congresso di Stato che delibera entro 60 giorni.
Coloro che ottengono la residenza atipica hanno diritto ad un regime fiscale agevolato che consiste nel pagamento di un’imposta sostitutiva dell’imposta generale sui redditi delle persone fisiche pari al 7% sul netto frontiera (con un minimo di 10.000 euro e un massimo di 100.000 euro) che deve essere versata in unica soluzione entro il 30 giugno di ciascun anno.
I soggetti che ottengono questa tipologia di residenza, sino a che la stessa non sia consolidata (10 anni):
- Non possono avere rapporti di lavoro dipendente con il Settore Pubblico Allargato e enti partecipati dallo Stato;
- Non hanno diritto a contributi, previdenze, erogazioni
- Sono tenuti ad assumere a loro carico i costi dell’assistenza sanitaria mediante assicurazione.
Il regime fiscale agevolato cessa di produrre effetti decorsi 15 anni o in caso di omesso o parziale versamento dell’imposta sostitutiva prevista.
E’ facoltà del richiedente fare domanda di estensione della residenza ai soggetti di cui all’articolo 16 comma 3 bis della Legge 118/2010, ovvero:
a) coniuge non legalmente separato e per il quale non siano in corso le procedure di separazione, scioglimento o cessazione degli effetti civili o annullamento del matrimonio;
b) figlio di età non superiore a 25 anni legittimo, naturale riconosciuto o adottivo, che risulti a suo carico, purché non sia coniugato o convivente more uxorio e, nel caso di minori, a condizione che l’altro genitore, qualora sia noto e in vita, abbia prestato il suo consenso ovvero tale consenso sia autorizzato dal provvedimento dell’autorità giudiziaria;
c) figlio legittimo, naturale o adottivo, che risulti a suo carico, qualora non sia in grado di provvedere al proprio sostentamento a causa di disabilità.
All’atto della concessione della residenza viene richiesta la seguente documentazione:
- copia dell’atto pubblico di compravendita o del contratto di affitto dell’unità immobiliare
- dichiarazione circa il luogo di residenza.
La documentazione viene inoltrata allo Stato Civile ai fini dell’iscrizione nella popolazione residente e vengono avviati i controlli relativi alla documentazione prodotta.
Possono essere concesse al massimo n. 100 residenze su base annua.
RESIDENZA ATIPICA PENSIONATI
La residenza atipica per pensionati è concessa ai pensionati provenienti dall’Unione Europea, dalla Svizzera o da paesi individuati dal Congresso di Stato purché:
- Abbiano un reddito annuale non inferiore a 120.000 euro o un patrimonio mobiliare non inferiore a 500.000 euro:
- Non abbiano mai risieduto a San Marino o non abbia ancora consolidato la propria residenza.
La domanda deve essere presentata al Dipartimento Affari Esteri, previo pagamento di una tassa di € 1.000,00 allegando una serie di documenti e certificati ovvero:
La domanda viene esaminata dal Congresso di Stato che delibera entro 60 giorni.
Sul reddito da pensione è dovuta un’imposta sostitutiva del 6% indipendentemente che esista fra il paese d’origine e San Marino una convenzione contro le doppie imposizioni e che sul reddito operi una ritenuta alla fonte. L’imposta sostitutiva del 6% deve essere versata in unica soluzione entro il 30 giugno di ciascun anno.
Ferme restando le altre disposizioni, qualora il richiedente sia un pensionato che abbia ricoperto il ruolo di Dirigente o Funzionario di un Organismo Internazionale e abbia un reddito dimostrabile non inferiore a € 100.000 lordi annui, l’imposta applicata sarà pari al 3%.
I soggetti che ottengono questa tipologia di residenza, sino a che la stessa non sia consolidata (10 anni):
- Non possono avere rapporti di lavoro dipendente con il Settore Pubblico Allargato e enti partecipati dallo Stato;
- Non hanno diritto a contributi, previdenze, erogazioni
- Sono tenuti ad assumere a loro carico i costi dell’assistenza sanitaria mediante assicurazione.
Il regime fiscale agevolato è concesso per un periodo di 10 anni consecutivi ed è rinnovabile; cessa di produrre effetti in caso di omesso o parziale versamento dell’imposta sostitutiva prevista.
È facoltà del richiedente fare domanda di estensione della residenza ai soggetti di cui all’articolo 16 comma 3 bis della Legge 118/2010, ovvero:
a) coniuge non legalmente separato e per il quale non siano in corso le procedure di separazione, scioglimento o cessazione degli effetti civili o annullamento del matrimonio;
b) figlio di età non superiore a 25 anni legittimo, naturale riconosciuto o adottivo, che risulti a suo carico, purché non sia coniugato o convivente more uxorio e, nel caso di minori, a condizione che l’altro genitore, qualora sia noto e in vita, abbia prestato il suo consenso ovvero tale consenso sia autorizzato dal provvedimento dell’autorità giudiziaria;
c) figlio legittimo, naturale o adottivo, che risulti a suo carico, qualora non sia in grado di provvedere al proprio sostentamento a causa di disabilità.
All’atto della concessione della residenza viene richiesta la seguente documentazione:
Possono essere concesse al massimo n. 500 residenze su base annua.
- Abbiano un reddito annuale non inferiore a 120.000 euro o un patrimonio mobiliare non inferiore a 500.000 euro:
- Non abbiano mai risieduto a San Marino o non abbia ancora consolidato la propria residenza.
La domanda deve essere presentata al Dipartimento Affari Esteri, previo pagamento di una tassa di € 1.000,00 allegando una serie di documenti e certificati ovvero:
- copia di documento valido per l’espatrio, firmata e dichiarata autentica dal pubblico ufficiale che riceve la domanda;
- contratto preliminare o promessa di acquisto di fabbricati o contratto preliminare di affitto sottoposto alla condizione sospensiva della concessione della residenza. Non sono ammesse istanze che hanno come elemento di radicamento nel territorio la condivisione di medesima unità abitativa fra soggetti non appartenenti allo stesso nucleo familiare o comunque non legati da rapporti assimilabili a convivenza
- certificato di residenza, certificato penale generale, certificato dei carichi penali pendenti o documenti equivalenti;
- dichiarazione sostitutiva di notorietà, resa al pubblico ufficiale che riceve la domanda, circa le cittadinanze possedute, luoghi di residenza degli ultimi 5 anni, assenza di condanne penali, assenza di carichi penali pendenti e di regolare adempimento degli obblighi fiscali;
- documentazione atta a dimostrare che il richiedente ed i familiari che intendano trasferire la residenza in Repubblica abbiano risorse sufficienti per il proprio mantenimento.
- documentazione relativa all’apertura di conto corrente in banche sammarinesi.
La domanda viene esaminata dal Congresso di Stato che delibera entro 60 giorni.
Sul reddito da pensione è dovuta un’imposta sostitutiva del 6% indipendentemente che esista fra il paese d’origine e San Marino una convenzione contro le doppie imposizioni e che sul reddito operi una ritenuta alla fonte. L’imposta sostitutiva del 6% deve essere versata in unica soluzione entro il 30 giugno di ciascun anno.
Ferme restando le altre disposizioni, qualora il richiedente sia un pensionato che abbia ricoperto il ruolo di Dirigente o Funzionario di un Organismo Internazionale e abbia un reddito dimostrabile non inferiore a € 100.000 lordi annui, l’imposta applicata sarà pari al 3%.
I soggetti che ottengono questa tipologia di residenza, sino a che la stessa non sia consolidata (10 anni):
- Non possono avere rapporti di lavoro dipendente con il Settore Pubblico Allargato e enti partecipati dallo Stato;
- Non hanno diritto a contributi, previdenze, erogazioni
- Sono tenuti ad assumere a loro carico i costi dell’assistenza sanitaria mediante assicurazione.
Il regime fiscale agevolato è concesso per un periodo di 10 anni consecutivi ed è rinnovabile; cessa di produrre effetti in caso di omesso o parziale versamento dell’imposta sostitutiva prevista.
È facoltà del richiedente fare domanda di estensione della residenza ai soggetti di cui all’articolo 16 comma 3 bis della Legge 118/2010, ovvero:
a) coniuge non legalmente separato e per il quale non siano in corso le procedure di separazione, scioglimento o cessazione degli effetti civili o annullamento del matrimonio;
b) figlio di età non superiore a 25 anni legittimo, naturale riconosciuto o adottivo, che risulti a suo carico, purché non sia coniugato o convivente more uxorio e, nel caso di minori, a condizione che l’altro genitore, qualora sia noto e in vita, abbia prestato il suo consenso ovvero tale consenso sia autorizzato dal provvedimento dell’autorità giudiziaria;
c) figlio legittimo, naturale o adottivo, che risulti a suo carico, qualora non sia in grado di provvedere al proprio sostentamento a causa di disabilità.
All’atto della concessione della residenza viene richiesta la seguente documentazione:
- copia dell’atto pubblico di compravendita o del contratto di affitto dell’unità immobiliare
- dichiarazione circa il luogo di residenza.
Possono essere concesse al massimo n. 500 residenze su base annua.