Aprire una Società a San Marino
Investire a San Marino
la sua posizione strategica nel cuore dell’Italia le consente di essere agilmente raggiungibile dalle maggiori capitali europee;
chi intende investire può usufruire di una fiscalità snella, agevolazioni per progetti di innovazione tecnologica e aiuti all’ambiente, investimenti sicuri e collegamento diretto con le istituzioni;
l’elevato livello qualitativo di sanità e istruzione unita alla qualità della vita tipica del “bel paese” rendono San Marino il luogo ideale dove trasferire la propria attività economica e la propria famiglia.
chi intende investire può usufruire di una fiscalità snella, agevolazioni per progetti di innovazione tecnologica e aiuti all’ambiente, investimenti sicuri e collegamento diretto con le istituzioni;
l’elevato livello qualitativo di sanità e istruzione unita alla qualità della vita tipica del “bel paese” rendono San Marino il luogo ideale dove trasferire la propria attività economica e la propria famiglia.
IMPRESE AD ALTO CONTENUTO TECNOLOGICO DD 101/2019
Per ottenere lo status di “impresa ad alto contenuto tecnologico” occorre:
- Avere ottenuto la certificazione da parte di San Marino Innovation S.p.A. (rilasciata a seguito di apposita istanza da parte dei soci promotori o da parte del Legale Rappresentante per le imprese già costituite, in grado di dimostrare un’idea innovativa di prodotto, di servizio, processo, organizzazione o modello di business);
- Essere una società di capitali, di nuova costituzione o costituita da meno di 12 mesi;
- Essere titolare di licenza industriale o servizio (quale attività prioritaria)
- Le quote non siano detenute per il tramite di società fiduciarie.
Le imprese ad alto contenuto tecnologico, per ottenere i benefici conseguenti, devono iscriversi ad apposito Registro entro 90 giorni correnti dal rilascio della certificazione di cui al precedente punto sub a).
Le imprese ad alto contenuto tecnologico sono classificate nel modo seguente e alle stesse spettano i benefici di seguito descritti nonché l’accesso ad un regime societario semplificato:
1. Start up tecnologica di Primo Livello (SUT I)
Deve trattarsi di società di nuova costituzione (non più di 12 mesi) ed essere in possesso dei requisiti di cui precedenti punti sub a), b), c) e d).
Lo status di SUT I ha una durata di tre anni dall’iscrizione al Registro.
Nel caso si tratti di S.r.l. devono avere un capitale sociale non inferiore a 1 euro per quota; il capitale va versato in denaro presso un Istituto di credito di San Marino la metà entro 60 giorni dall’acquisizione dello status di SUT I e la restante parte entro 3 anni dall’acquisizione del medesimo status.
Se trattasi di S.p.A. devono avere il capitale sociale minimo di cui alla Legge sulle società.
Le quote possono essere differenziate per tipologie di categorie (aventi i medesimi diritti) e la società può sottoscrivere partecipazioni proprie in misura non superiore al 30% da destinarsi a terzi ovvero a amministratori, dipendenti, collaboratori a contratto, consulenti a fonte dell’apporto di prestazioni di opere e di servizi, previa stipula di apposito contratto (l’importo della prestazione per la quale vengono attribuite delle quote non concorrono alla formazione del reddito complessivo).
Le società SUT I:
Lo status di SUT I ha una durata di tre anni dall’iscrizione al Registro.
Nel caso si tratti di S.r.l. devono avere un capitale sociale non inferiore a 1 euro per quota; il capitale va versato in denaro presso un Istituto di credito di San Marino la metà entro 60 giorni dall’acquisizione dello status di SUT I e la restante parte entro 3 anni dall’acquisizione del medesimo status.
Se trattasi di S.p.A. devono avere il capitale sociale minimo di cui alla Legge sulle società.
Le quote possono essere differenziate per tipologie di categorie (aventi i medesimi diritti) e la società può sottoscrivere partecipazioni proprie in misura non superiore al 30% da destinarsi a terzi ovvero a amministratori, dipendenti, collaboratori a contratto, consulenti a fonte dell’apporto di prestazioni di opere e di servizi, previa stipula di apposito contratto (l’importo della prestazione per la quale vengono attribuite delle quote non concorrono alla formazione del reddito complessivo).
Le società SUT I:
- Sono esonerate dal pagamento della tassa di licenza
- Pagano l’imposta di registro su tutti gli atti societari in misura fissa (euro 70,00)
- Sono esenti dal pagamento dell’imposta generale sul reddito
2. Start up tecnologica di Secondo Livello (SUT II)
Si tratta di :
- società SUT I che hanno esaurito il termine di cui al punto sub 1 (ovvero 3 anni);
oppure
- società in possesso dei requisiti di cui ai precedenti punti sub a), b), c) e d) il cui capitale sia detenuto per almeno il 50% da società (estere o sammarinesi) che abbiano fra i 25 e i 49 dipendenti e un fatturato con fatturato superiore a 5 milioni di euro ma inferiore a 10 milioni di euro.
Lo status di SUT II ha una durata di quattro anni.
Devono avere un capitale sociale non inferiore a 10.000 euro se costituite nella forma di S.r.l.; se costituite nella forma di S.p.A. il capitale sociale minimo previsto dalla Legge sulle società; il capitale va versato in denaro presso un Istituto di credito di San Marino la metà entro 60 giorni dall’acquisizione dello status di SUT II e la restante parte entro 3 anni dall’acquisizione del medesimo status.
Le quote possono essere differenziate per tipologie di categorie (aventi i medesimi diritti) e la società può sottoscrivere partecipazioni proprie in misura non superiore al 30% da destinarsi a terzi, ovvero a amministratori, dipendenti, collaboratori a contratto, consulenti a fonte dell’apporto di prestazioni di opere e di servizi, previa stipula di apposito contratto (l’importo della prestazione per la quale vengono attribuite delle quote non concorrono alla formazione del reddito complessivo)
Le società SUT II:
- società SUT I che hanno esaurito il termine di cui al punto sub 1 (ovvero 3 anni);
oppure
- società in possesso dei requisiti di cui ai precedenti punti sub a), b), c) e d) il cui capitale sia detenuto per almeno il 50% da società (estere o sammarinesi) che abbiano fra i 25 e i 49 dipendenti e un fatturato con fatturato superiore a 5 milioni di euro ma inferiore a 10 milioni di euro.
Lo status di SUT II ha una durata di quattro anni.
Devono avere un capitale sociale non inferiore a 10.000 euro se costituite nella forma di S.r.l.; se costituite nella forma di S.p.A. il capitale sociale minimo previsto dalla Legge sulle società; il capitale va versato in denaro presso un Istituto di credito di San Marino la metà entro 60 giorni dall’acquisizione dello status di SUT II e la restante parte entro 3 anni dall’acquisizione del medesimo status.
Le quote possono essere differenziate per tipologie di categorie (aventi i medesimi diritti) e la società può sottoscrivere partecipazioni proprie in misura non superiore al 30% da destinarsi a terzi, ovvero a amministratori, dipendenti, collaboratori a contratto, consulenti a fonte dell’apporto di prestazioni di opere e di servizi, previa stipula di apposito contratto (l’importo della prestazione per la quale vengono attribuite delle quote non concorrono alla formazione del reddito complessivo)
Le società SUT II:
- Sono esonerate dal pagamento della tassa di licenza
- Pagano l’imposta di registro su tutti gli atti societari in misura fissa (euro 70,00)
- Sono tenute al pagamento dell’imposta generale sul reddito nella misura del 4%
3. Società Altamente Tecnologica (SAT)
Si tratta di:
- società SUT II che hanno esaurito il termine di cui al punto sub 2 (ovvero 4 anni);
oppure
- società in possesso dei requisiti di cui ai precedenti punti sub a), b), c) e d) il cui capitale sia detenuto per almeno il 50% da società (estere o sammarinesi) che abbiano almeno 50 dipendenti e con fatturato superiore a 10 milioni di euro.
Lo status di SAT ha una durata di cinque anni.
Devono avere un capitale sociale non inferiore a 20.000 euro se trattasi di S.r.l.; il capitale va versato in denaro presso un Istituto di credito di San Marino la metà entro 60 giorni dall’acquisizione dello status di SAT e la restante parte entro 3 anni dall’acquisizione del medesimo status.
Le quote possono essere differenziate per tipologie di categorie (aventi i medesimi diritti) e la società può sottoscrivere partecipazioni proprie in misura non superiore al 30% da destinarsi a terzi, ovvero a amministratori, dipendenti, collaboratori a contratto, consulenti a fonte dell’apporto di prestazioni di opere e di servizi, previa stipula di apposito contratto (l’importo della prestazione per la quale vengono attribuite delle quote non concorrono alla formazione del reddito complessivo)
Le società SAT:
- società SUT II che hanno esaurito il termine di cui al punto sub 2 (ovvero 4 anni);
oppure
- società in possesso dei requisiti di cui ai precedenti punti sub a), b), c) e d) il cui capitale sia detenuto per almeno il 50% da società (estere o sammarinesi) che abbiano almeno 50 dipendenti e con fatturato superiore a 10 milioni di euro.
Lo status di SAT ha una durata di cinque anni.
Devono avere un capitale sociale non inferiore a 20.000 euro se trattasi di S.r.l.; il capitale va versato in denaro presso un Istituto di credito di San Marino la metà entro 60 giorni dall’acquisizione dello status di SAT e la restante parte entro 3 anni dall’acquisizione del medesimo status.
Le quote possono essere differenziate per tipologie di categorie (aventi i medesimi diritti) e la società può sottoscrivere partecipazioni proprie in misura non superiore al 30% da destinarsi a terzi, ovvero a amministratori, dipendenti, collaboratori a contratto, consulenti a fonte dell’apporto di prestazioni di opere e di servizi, previa stipula di apposito contratto (l’importo della prestazione per la quale vengono attribuite delle quote non concorrono alla formazione del reddito complessivo)
Le società SAT:
- Sono tenute al pagamento dell’imposta generale sul reddito nella misura del 8%.